Si informa che, a seguito della semplificazione introdotta dal DM 8.1.2021, è stato previsto il nuovo sistema di aggiornamento del documento di circolazione senza il collaudo del veicolo. Pertanto, per i casi normati, non è più prevista l’approvazione della modifica in presenza di un tecnico dell’Ufficio della Motorizzazione civile ma, ai fini dell’aggiornamento del documento di circolazione, è sufficiente la presentazione della dichiarazione rilasciata dall’officina accreditata presso il competente ufficio della Motorizzazione. Con decreto ministeriale 19.5.2021 la procedura semplificata di aggiornamento del documento di circolazione (senza collaudo) è stata estesa anche per il cosiddetto “sistema ruota” ma, fino ad ora, non aveva trovato applicazione pratica per carenza dei dispositivi attuativi.

Ora, tra le modifiche che richiedono l’aggiornamento del documento di circolazione senza collaudo, dal 9 luglio 2022, è previsto anche l’inserimento dell’installazione del “sistema ruota”. Il sistema ruota è uno dei sistemi di integrazione e/o sostituzione di parti che possono essere installati sui veicoli M1 (autoveicoli fino a 9 posti compreso il conducente) e M1G (fuoristrada) tra le modifiche che rientrano nel cosiddetto “tuning”. Il sistema, costituito da una ruota oppure una ruota e altri elementi (pneumatico, viti, dadi, adattatori, ecc.), è munito di un certificato di conformità, di prescrizioni per l’installazione del costruttore del sistema che ha ottenuto l’omologazione e della lista di applicazione (fitment list) che riporta le caratteristiche del veicolo (costruttore, tipo, omologazione, ecc.) su cui il sistema può essere installato. È caratterizzato da un numero di omologazione del tipo “NADEXXX”, riportato sul dispositivo (marcatura o etichetta) e sul certificato di conformità.

La procedura “semplificata” prevede, comunque, il rispetto rigoroso dei seguenti passaggi:

La modifica deve essere effettuata da un’officina appositamente accreditata presso l’Ufficio della Motorizzazione civile ove ha sede l’officina stessa;
L’officina accreditata, effettuata la modifica, rilascia la dichiarazione dei lavori effettuati a regola d’arte, redatta in conformità al modello ministeriale;
Entro trenta giorni dalla data di realizzazione delle modifiche, l’intestatario del veicolo deve presentare apposita istanza di aggiornamento del documento di circolazione, esibendo la dichiarazione dell’officina e la documentazione prescritta caso per caso (per esempio, il certificato del gancio) presso l’Ufficio della Motorizzazione o l’Agenzia pratiche auto incaricata;
L’Ufficio della Motorizzazione o l’Agenzia pratiche auto incaricata dall’intestatario, stampa il tagliando adesivo di aggiornamento da applicare sul documento di circolazione del veicolo.
L’apposizione del tagliando di aggiornamento sul documento di circolazione completa l’iter previsto dalla procedura semplificata per aggiornare il documento in parola.

Quali modifiche non richiedono il collaudo. Tra le modifiche che richiedono l’aggiornamento del documento di circolazione senza collaudo, sono comprese:

L’installazione o la rimozione del gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 e N1;
La sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
L’installazione o la rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire a esercitazioni di guida;
L’installazione o la rimozione di alcuni adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili, quali il pomello al volante (che consente al disabile di girare il volante a destra o sinistra con una sola mano), la centralina comandi servizi (che consente al disabile di azionare i comandi di luci, frecce, clacson, tergicristallo senza distogliere le mani dal volante), l’inversione del pedale dell’acceleratore-freno (che consente al disabile di frenare con il piede sinistro anziché con il piede destro), lo spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, ecc.), l’installazione degli specchi retrovisori per aumentare gli angoli di visibilità originari; tali dispositivi vengono individuati dalla Commissione medica locale e risultano dalla patente speciale del disabile tramite appositi codici armonizzati.
Per completezza, è stata ricompresa tra le predette modifiche anche la sostituzione dell’attacco sferico montato sul timone dei rimorchi (in realtà, poco frequente).

Le officine di autoriparazione che possono effettuare le modifiche del veicolo che richiedono l’aggiornamento del documento di circolazione senza collaudo devono essere accreditate presso il competente Ufficio della Motorizzazione civile che, a seguito di apposita domanda di accreditamento, rilascia a ognuna di esse un codice identificativo alfanumerico del tipo “AN0001”. Le officine che possono essere accreditate sono quelle che operano nell’attività di autoriparazione di cui alla legge n. 122/91 (al momento, sono riconosciute le officine iscritte nella sezione di meccatronica e, in alcuni casi, della carrozzeria). Il codice di accreditamento deve comparire sulla dichiarazione dei lavori effettuati a regola d’arte. Tale dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello ministeriale e viene rilasciata al proprietario quando ritira il veicolo modificato presso l’officina che ha apportato le modifiche. Detta dichiarazione, presentata allo Studio di consulenza abilitato o al competente Ufficio della motorizzazione civile entro 30 giorni dalla modifica, consente di ottenere il tagliando di aggiornamento da apporre sul documento di circolazione.

Circolazione dopo la modifica e prima dell’aggiornamento.

Effettuata la modifica presso una delle officine accreditate, è fondamentale che il proprietario ottenga immediatamente la dichiarazione dei lavori effettuati a regola d’arte, redatta in conformità al modello ministeriale e contenente il codice identificativo alfanumerico dell’officina del tipo “AN0001”. Infatti, tale dichiarazione attesta la modifica apportata al veicolo e consente la regolare circolazione nei 30 giorni successivi alla modifica, nelle more del rilascio del tagliando di aggiornamento del documento di circolazione. Ovviamente, durante la circolazione, detta dichiarazione deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia stradale.