27.3.2023 ore 13:30 – Riunione in videoconferenza PRA

Gentili Clienti,

si è da poco conclusa la riunione in videoconferenza con il direttore del Pra di Biella, avente per oggetto “Autocertificazione articoli 46 e 47 DPR 445/2000”.

Con la presente quindi, ritengo necessario informare la Clientela tutta circa l’esito della riunione oltre fornire le conseguenti raccomandazioni impartite di cui si invita dare piena attuazione.

Com’è noto l’autocertificazione è sempre più di frequente utilizzata per il rilascio di dichiarazioni di natura anagrafica, lavorativa e professionale. Le regole relative alle dichiarazioni sostitutive ed ai casi in cui può essere richiesta sono contenute negli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In primo luogo si evidenzia che la ratio dell’autocertificazione è di semplificare le procedure di accesso ad atti, documenti e presentazione di domande. In particolare l’autocertificazione sostituisce ed ha lo stesso valore dei certificati e gli atti di notorietà rilasciati da organi della Pubblica Amministrazione e può essere utilizzata da cittadini italiani, dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.
In pratica:
Ai sensi dell’articolo 46, ci si può avvalere della dichiarazione sostitutiva per accertare le seguenti informazioni:
• data e il luogo di nascita;
• residenza;
• cittadinanza;
• godimento dei diritti civili e politici;
• stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
• stato di famiglia;
• esistenza in vita;
• nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
• iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
• appartenenza a ordini professionali;
• titolo di studio, esami sostenuti;
• qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;
• qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
• qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
• di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L’articolo 47 disciplina invece la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che consente di comprovare tutti gli stati, fatti e qualità personali non presenti nell’elenco di cui sopra possono.

La riunione tenutasi in data odierna verteva proprio sull’uso dello strumento autocertificativo di cui sopra, nell’ambito delle pratiche amministrative gestite dagli STA (Sportelli telematici dell’Automobilista) per conto dell’utenza ed in particolare ai reati conseguenti al rilascio e sottoscrizione di dichiarazioni mendaci con particolare riferimento all’art.483 del codice penale laddove si contempla una particolare figura criminosa, di natura commissiva od omissiva, che il privato può porre in essere attestando al pubblico ufficiale dichiarazioni non veritiere o tacendo il vero. La conformità al vero di tali dichiarazioni è resa cogente da una norma giuridica individuata specificatamente all’interno dell’ordinamento, che predisponga, dunque, l’onere vincolante in capo al privato di attestare la verità. L’art. 76 del DPR 445/2000, dispone infatti che, “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Ne consegue che l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Come è agevole constatare la punibilità della summenzionata violazione è perseguita ai sensi del codice penale, nello specifico dal già citato art. 483 c.p. che svolge il ruolo di norma penale in bianco, definendo, per l’appunto, la precisa risposta sanzionatoria ma richiedendo ad altre fonti di rango speciale la specifica individuazione definitoria degli elementi contenuti nella stesura della fattispecie. Doveroso appare, al fine di una maggiore esaustività disciplinare, menzionare il testo dell’art.483 c.p. che testualmente sancisce quanto segue, “chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni”. Se si tratta di false attestazioni, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi». Il delitto di falso ideologico commesso dal privato è un reato comune, ciò significa che può essere perpetrato da “chiunque” a prescindere dal possesso di specifiche qualifiche o competenze.
L’attestazione fornita dal privato al pubblico ufficiale potrà essere effettuata per iscritto o oralmente. Ma queste ultime casistiche non esauriscono la condotta tipica attraverso il quale il reato può perfezionarsi, anche redigere e sottoscrivere un’autocertificazione o un atto notorio può integrare il reato in questione, laddove la legge predisponga, per tali atti, la fede pubblica riconosciuta dall’ordinamento. In siffatta ipotesi, le informazioni compilate di proprio pugno avranno la medesima valenza come se fossero state fornite ab origine al pubblico ufficiale. Trattasi altresì di reato di mera condotta e non di evento, questo vuol dire che la figura criminosa verrà in essere alla semplice sottoscrizione della dichiarazione, prescindendo dalla realizzazione di un evento ulteriore, e consequenziale alla condotta, non richiesto dalla fattispecie in esame.

Considerazioni conclusive della riunione e raccomandazioni all’utenza.
Al termine della riunione è apparsa ovvia la raccomandazione del direttore del PRA, a cui si unisce lo scrivente studio, da rivolgere all’utenza quale destinataria della presente che, nella compilazione e sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva, si deve dichiarare sempre il vero, con ulteriore suggerimento di verificare che i dati inseriti nella stessa siano aggiornati (es. residenza, iscrizione camerale, sede legale società, ecc.), onde evitare l’imputazione penale di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.). Pare ovvio evidenziare che la dichiarazione deve “sempre” essere compilata a cura del dichiarante sottoscrittore e che nessun altro soggetto si può sostituire alla compilazione e/o sottoscrizione della stessa.

Manleva di responsabilità.
Come è logico constatare lo scrivente studio non è responsabile della compilazione e sottoscrizione delle DSU inviate dall’utenza e necessarie all’espletamento delle pratiche amministrative da svolgere, in quanto la verifica della veridicità dei dati contenuti nelle DSU e della relativa sottoscrizione è demandata, ai sensi dell’art.43 DPR 442/2000, alle amministrazioni pubbliche competenti che invieranno gli atti alle competenti procure della Repubblica per l’apertura dei fascicoli conseguenti. Similmente, qualora pervengano allo scrivente STA, dichiarazioni sostitutive incomplete le stesse verranno rimandate al mittente per essere completate, a cura del dichiarante sottoscrittore, fermo restando che, la pratica resterà sospesa per carenza di documentazione e senza che lo studio possa essere ritenuto responsabile per eventuali ritardi nell’evasione della stessa.

Tanto era dovuto, a disposizione per ogni ed ulteriore chiarimento, con l’occasione a porgere,
Cordiali Saluti.