In riferimento al Decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.37 del 13/02/2021 informiamo l’utenza che per alcune tipologie di modifiche ai veicoli non è più prevista la visita e prova ma solo un aggiornamento amministrativo tramite la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata da officina accreditata. Di seguito elenchiamo gli aggiornamenti che rientrano nel campo di applicazione del decreto citato:
- Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
- Installazione gancio di traino su veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
- Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida;
- Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
a – Pomello al volante;
b – Centralina comandi servizi;
c – Inversione dei pedali acceleratore-freni nella configurazione speculare a quella originaria;
d – Spostamento leva comandi servizi (luci, tergicristalli, etc)
e – Specchio retrovisore grandangolare interno;
f – Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.
Le officine esecutrici dei lavori devono:
- accreditarsi presso l’Ufficio della Motorizzazione, competente per il territorio di ciascuna sede operativa, mediante compilazione e sottoscrizione del disciplinare di cui all’allegato C del decreto;
- accompagnare la richiesta di accreditamento da un registro con pagine numerate che deve essere vidimato dall’Ufficio Motorizzazione stesso;
- la Motorizzazione rilascia all’officina il registro vidimato ed un codice di accreditamento che la stessa inserisce in ogni dichiarazione di esecuzione dei lavori;
- l’officina rilascia la dichiarazione di cui all’allegato B del citato decreto e, nei casi previsti, anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità dei dispositivi montati.
Entro 30 giorni dalla realizzazione della modifica apportata al veicolo, occorre domandare l’aggiornamento della carta di circolazione (con la dichiarazione dell’officina e dell’eventuale certificazione di origine e/o conformità, aggiornando conseguentemente l’ANV) presso la Motorizzazione (in questo caso, a cura dell’intestatario a quella di competenza per sede dell’officina) o ad uno studio di consulenza automobilistica. Durante i prescritti 30 giorni è consentita la regolare circolazione, muniti della dichiarazione dell’officina di cui all’allegato B.
Si informa che lo scrivente studio è in grado di fornire consulenza ed assistenza alle officine in merito all’accreditamento presso la MCTC nonché l’utenza per l’aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche previste dal citato decreto.
Per informazioni non esitate contattare i nostri uffici telefonicamente allo 015 8976603 oppure con email a info@agenziamdc.it
Cordiali Saluti.
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