Si avvisa che ieri, mercoledì 11/11/2020, è stato approvato in prima lettura nell’Assemblea del Senato il disegno di legge di conversione del decreto legge 125/2020 (noto come proroga dello stato di emergenza). In sede di discussione in Senato sono stati approvati due emendamenti che riguardano:

  • con riferimento all’articolo 104 del DL 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, la proroga al 30/4/2021 della validità dei documenti di riconoscimento e di identità (tra cui patenti di guida e nautiche) con scadenza dal 31/1/2020, che prima era stata fissata al 31/12/2020; per completezza resta ferma alla scadenza indicata sul documento di identità la validità ai fini dell’espatrio
  • con riferimento all’articolo 103 del DL 18/2020 convertito dalla legge 27/2020, la proroga di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni (tra i quali prima elencati il “foglio rosa” e, si direbbe, le ricevute ex lege 264/1991, più altro, vedremo di approfondire) e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31/1/2020 e – è questa la novità dell’emendamento approvato – la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza COVID-19 (al momento 31/1/2021), mentre prima ci si era fermati a quelli in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020; tutti i documenti predetti, in scadenza quindi tra il 31/1/2020 e, al momento, il 31/1/2021, conservano e conserveranno la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (che, si ripete, al momento è il 31/1/2021). In altre parole la proroga diventa, e sarà, “mobile”, essendo legata all’eventuale spostamento della scadenza dello stato di emergenza, pur sperando che quest’ultimo evento non si realizzi.

L’emendamento approvato, inoltre, precisa che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, scaduti tra l’1/8/2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 125/2020 (quello in cui è stato inserito appunto l’emendamento), data al momento non conoscibile perché il disegno di legge di conversione è ancora in corso (ma che non potrà essere superiore al 6/12/2020, termine ultimo per convertire il citato DL 125), ove non siano stati ancora rinnovati, si intendono validi e sono soggetti allo stesso meccanismo di proroga esposto al presente trattino.

Quanto predetto, tuttavia, non è ancora vigente: lo sarà con la conversione in legge del richiamato DL 125 (adesso è passata dal SENATO alla CAMERA per il prosieguo della discussione), e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (al più tardi, come prima precisato, il 6/12/2020).
E’ infine presumibile che a proposito di tutto quanto precede, le PP.AA. competenti, una volta che il Provvedimento sia diventato legge, emaneranno delle opportune circolari.
Cordiali saluti.